Art. 22 · Disciplina dei lavori topografici e cartografici
Capo III

Art. 22

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Disciplina dei lavori topografici e cartografici

In vigore dal 11 mar 1998
1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti. 2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale. 3. La cartografia è inquadrata planoaltimetricamente nel sistema geodetico nazionale. 4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.
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