Art. 4

In vigore dal 2 apr 1998
1. Durante l'espletamento delle funzioni ispettive, conferite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993, il dirigente mantiene la titolarità dell'ufficio cui è preposto e, durante i periodi di assenza, è temporaneamente sostituito nell'esercizio dell'incarico dirigenziale dal comandante provinciale del capoluogo ove ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
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