Art. 2
In vigore dal 2 apr 1998
1. Lo svolgimento delle funzioni ispettive compete agli ispettori regionali ed interregionali.
2. In relazione alle disposizioni di cui all', il direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, su proposta dell'ispettore generale capo, provvede ad attribuire i singoli incarichi ispettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1997-12-22;518#art-2