Art. 2

In vigore dal 2 apr 1998
1. Lo svolgimento delle funzioni ispettive compete agli ispettori regionali ed interregionali. 2. In relazione alle disposizioni di cui all', il direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, su proposta dell'ispettore generale capo, provvede ad attribuire i singoli incarichi ispettivi.
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