Art. 1
In vigore dal 2 apr 1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l', comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che occorre definire le specifiche procedure con cui, in relazione alle peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i dirigenti del ruolo tecnico antincendi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo stesso;
Visto l'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Al fine dell'espletamento delle funzioni ispettive di cui all', comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, con decreto del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo, vengono annualmente individuati gli uffici, le strutture ed i settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da sottoporre a verifica sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'anno precedente.
2. Gli ispettori possono, inoltre, essere incaricati di svolgere la propria opera anche nei confronti di ogni altro ufficio o settore di attività che si ritenga di sottoporre a verifica, anche in relazione a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1997-12-22;518#art-1