Art. 1

In vigore dal 2 apr 1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l', comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che occorre definire le specifiche procedure con cui, in relazione alle peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i dirigenti del ruolo tecnico antincendi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo stesso; Visto l'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Al fine dell'espletamento delle funzioni ispettive di cui all', comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1 ottobre 1996, con decreto del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo, vengono annualmente individuati gli uffici, le strutture ed i settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da sottoporre a verifica sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'anno precedente. 2. Gli ispettori possono, inoltre, essere incaricati di svolgere la propria opera anche nei confronti di ogni altro ufficio o settore di attività che si ritenga di sottoporre a verifica, anche in relazione a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1997-12-22;518#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo