Art. 3
In vigore dal 2 apr 1998
1. L'attività dei dirigenti incaricati di funzioni ispettive sarà coordinata, ferme restandone le altre competenze, dall'ispettore generale di cui al quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, articolo 37, tabella C.
2. Gli ispettori, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, provvedono, in particolare, a svolgere la vigilanza per accertare la regolarità dell'azione tecnicoamministrativa e verificare la razionale organizzazione e l'adeguata utilizzazione del personale e delle risorse nonché in particolare l'attuazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Gli ispettori riferiscono sull'esito delle ispezioni al direttore generale e all'ispettore generale capo con relazioni da presentare corredate dalle proposte sui provvedimenti ritenuti necessari per sanare le eventuali irregolarità riscontrate e per il miglioramento del servizio entro i quindici giorni successivi all'espletamento dell'indagine, anche al fine dell'esercizio dei poteri di cui alla lettera h) dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 29/1993.
4. Qualora le circostanze lo richiedano gli ispettori possono formulare proposte di provvedimenti urgenti anche nel corso dell'ispezione, motivandone l'urgenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1997-12-22;518#art-3