Art. 5
In vigore dal 7 mar 1998
1. La tassa di ammissione agli esami è stabilita nella misura determinata dalla normativa vigente in materia di tassa di ammissione agli esami di Stato.
2. Il contributo da versare all'economato dell'università presso cui il candidato intende sostenere gli esami viene stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 1997
p. Il Ministro: Guerzoni Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-12-12;510#art-5