Art. 3

In vigore dal 7 mar 1998
1. Le commissioni giudicatrici della sessione speciale degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri. 2. Il presidente viene nominato tra i professori universitari ordinari, straordinari, associati, anche fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare. 3. I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal Consiglio universitario nazionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, anche fuori ruolo e a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare; b) funzionari, che abbiano svolto per almeno dieci anni mansioni direttive in enti ed amministrazioni pubbliche con competenza nei settori di controllo e ispezione, ricerca, assistenza e formazione in campo alimentare; c) dirigenti di industrie alimentari, industrie produttrici di macchine o prodotti per le industrie alimentari, servizi di ristorazione collettiva, organizzazioni commerciali per la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari. 4. Non potendosi prevedere una terna di liberi professionisti iscritti all'albo, la quarta terna dovrà contenere nominativi di professori universitari.
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