Art. 2

In vigore dal 7 mar 1998
1. La sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare ha luogo una sola volta, in sede di prima applicazione della legge 18 gennaio 1994, n. 59. 2. Essa è indetta con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa la data di inizio delle prove. 3. Le sedi universitarie presso cui si svolgerà la sessione speciale saranno Udine, Milano e Napoli. 4. Ai candidati è data facoltà di sostenere la prova prevista per la sessione speciale di esame di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate.
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