Art. 1
In vigore dal 7 mar 1998
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, ed in particolare l'articolo 53, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi sentito il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della medesima professione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 2968 del 30 ottobre 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi coloro che alla data di emanazione del presente decreto siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari nonché in scienze delle preparazioni alimentari e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1, lettere a), b), d), e), e 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-12-12;510#art-1