Art. 4

In vigore dal 8 feb 1998
1. La banca emittente segnala annualmente all'Amministrazione finanziaria l'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito sui quali non è stata applicata la ritenuta di cui al secondo comma, dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. La segnalazione di cui al comma 1 deve essere effettuata conformemente al modello di dichiarazione approvato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e ha ad oggetto: a) i dati identificativi dei soggetti non residenti, come previsto dall', comma 1, lettera b); b) l'ammontare degli interessi non assoggettati alla ritenuta prevista dal secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 3. La dichiarazione prevista nel comma 2 è presentata nei modi e nei termini previsti per la dichiarazione degli interessi ed altri redditi di capitale che i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 dicembre 1997 Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 374
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