Art. 2

In vigore dal 8 feb 1998
1. Nel caso in cui i titoli di cui all', comma 1, non siano depositati presso la banca emittente, la fruizione del regime di non imposizione dei relativi proventi è subordinata all'acquisizione ed alla conservazione, da parte della banca emittente, di un'attestazione di avvenuto deposito dei titoli da parte del soggetto non residente, rilasciata dalla banca o dall'impresa di investimento depositaria, nella quale siano indicati i dati di seguito elencati: a) con riferimento a ciascuno dei titoli depositati: 1) data di emissione del titolo; 2) numero progressivo di identificazione del titolo; 3) valore nominale del titolo; 4) date di pagamento degli interessi, premi ed altri frutti; 5) data di inizio e fine del deposito; 6) numero dei giorni in cui il titolo è stato depositato; b) con riferimento alle generalità del soggetto non residente beneficiario degli interessi, premi ed altri frutti: 1) cognome e nome; 2) sesso; 3) data di nascita; 4) città di nascita; 5) Stato di nascita; 6) denominazione o ragione sociale; 7) domicilio fiscale completo; 8) estremi del documento di riconoscimento. 2. Il soggetto non residente depositante è tenuto a comunicare tempestivamente al depositario e all'emittente il venire meno dello status di non residente ovvero l'eventuale trasferimento dei titoli indicati nel comma 1 dell' ad altro soggetto.
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