Art. 2
In vigore dal 8 feb 1998
1. Nel caso in cui i titoli di cui all', comma 1, non siano depositati presso la banca emittente, la fruizione del regime di non imposizione dei relativi proventi è subordinata all'acquisizione ed alla conservazione, da parte della banca emittente, di un'attestazione di avvenuto deposito dei titoli da parte del soggetto non residente, rilasciata dalla banca o dall'impresa di investimento depositaria, nella quale siano indicati i dati di seguito elencati:
a) con riferimento a ciascuno dei titoli depositati:
1) data di emissione del titolo;
2) numero progressivo di identificazione del titolo;
3) valore nominale del titolo;
4) date di pagamento degli interessi, premi ed altri frutti;
5) data di inizio e fine del deposito;
6) numero dei giorni in cui il titolo è stato depositato;
b) con riferimento alle generalità del soggetto non residente beneficiario degli interessi, premi ed altri frutti:
1) cognome e nome;
2) sesso;
3) data di nascita;
4) città di nascita;
5) Stato di nascita;
6) denominazione o ragione sociale;
7) domicilio fiscale completo;
8) estremi del documento di riconoscimento.
2. Il soggetto non residente depositante è tenuto a comunicare tempestivamente al depositario e all'emittente il venire meno dello status di non residente ovvero l'eventuale trasferimento dei titoli indicati nel comma 1 dell' ad altro soggetto.
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