Art. 1
In vigore dal 8 feb 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l', comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha soppresso la lettera a) dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), facendo venire meno, ai fini delle imposte sui redditi, l'equiparazione dei buoni fruttiferi e certificati di deposito di durata non inferiore a diciotto mesi alle obbligazioni;
Visto l'articolo 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181;
Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, introdotto dall'articolo 7, comma 13-bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, di conversione del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, ai sensi del quale devono essere stabilite, con i decreti di cui al comma 4 del citato articolo 11, le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 febbraio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-6938 del 3 ottobre 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito, emessi da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, spettanti a non residenti non sono soggetti ad imposizione limitatamente al periodo di effettivo possesso da parte dei non residenti medesimi, documentato dal deposito di detti titoli presso la banca emittente ovvero presso un'altra banca o una società di intermediazione mobiliare residente in Italia ovvero presso una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti. L'attestazione di cui all', comma 1, deve essere richiesta al depositario a cura del soggetto non residente depositante, il quale ha, altresì, l'onere di trasmetterla alla banca che ha emesso i certificati di deposito.
2. Relativamente ai periodi per i quali non risulta documentato il possesso da parte dei soggetti non residenti la banca emittente applica la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui proventi dei titoli di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-12-05;494#art-1