Art. 3
In vigore dal 8 feb 1998
1. La fruizione del regime di non imposizione prevista dall', comma 1, è richiesta dai soggetti non residenti alla banca emittente antecedentemente alla data di scadenza degli interessi, premi ed altri frutti e, comunque, non oltre il decimo giorno precedente a quello di versamento delle ritenute.
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