Art. 4
Introduzione dei beni nei depositi e loro estrazione
In vigore dal 19 dic 1997
1. L'introduzione dei beni nei depositi I.V.A. e la loro estrazione avvengono sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto con l'indicazione dei dati di cui all', comma 1, del presente regolamento, fatti salvi i casi di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, per i quali l'introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione. In tal caso copia di detto documento, munito dell'attestazione di avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui all', comma 3, del presente regolamento, sottoscritta dal depositario, è rimessa alla dogana emittente.
2. Nella ipotesi di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lettera g), del decreto-legge n. 331 del 1993, l'estrazione avviene sulla base della dichiarazione doganale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 ottobre 1997
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 321
Storico versioni
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