Art. 1
Richiesta dell'autorizzazione
In vigore dal 19 dic 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 50-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, introdotto dall', comma 2, lettera i), della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che occorre dettare le modalità tecniche per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione a gestire depositi speciali I.V.A. di cui al menzionato articolo 50-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
Ritenuto di dover individuare regole uniformi per la corretta tenuta delle scritture contabili che evidenziano la movimentazione delle merci in relazione alla loro introduzione ed estrazione dai depositi I.V.A.;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la comunicazione, protocollo n. 3-5506 inviata il 21 luglio 1997 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Richiesta dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione a gestire gli speciali depositi I.V.A., di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è richiesta alla direzione regionale delle entrate ovvero a quella provinciale di Trento e Bolzano o a quella della Valle d'Aosta, competente per territorio in relazione alla localizzazione del deposito, con istanza inviata per conoscenza anche all'Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-10-20;419#art-1