Art. 3

Tenuta del registro

In vigore dal 19 dic 1997
1. Il registro relativo alla movimentazione dei beni custoditi nel deposito I.V.A., di cui all'articolo 50-bis, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, è tenuto in conformità all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Dallo stesso registro devono risultare: a) il numero e la specie dei colli; b) la natura, la qualità e la quantità dei beni; c) il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi; d) il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti; e) il soggetto per conto del quale l'introduzione o l'estrazione dei beni è effettuata. 2. Il gestore del deposito può avvalersi, nella tenuta della contabilità, di sistemi informatici. 3. Il registro di cui al comma 1 del presente articolo è istituito anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito.
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