Art. 2

Rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 19 dic 1997
1. L'autorizzazione a gestire speciali depositi I.V.A. di cui all' del presente regolamento può essere rilasciata ai soggetti interessati se questi: a) non sono sottoposti a procedimento penale per reati finanziari; b) non hanno riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera a); c) non hanno commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto; d) non sono sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, nè si trovano in stato di liquidazione. 2. Per le società e gli enti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, sussistono nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi. 3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione le società e gli enti indicati nell'articolo 50-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, comprovano la disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati. 4. L'istanza è corredata da: a) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio; b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria; c) certificato generale del casellario giudiziale; d) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente; e) certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575; f) certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 5. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa di cui all', della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. La determinazione è adottata dalle competenti Direzioni delle entrate di cui all' del presente regolamento, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta ed è dalle stesse comunicata al soggetto interessato ed all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. 7. L'autorizzazione è in ogni caso revocata dalla direzione delle entrate che ha provveduto al rilascio, se interviene condanna definitiva per reati finanziari ovvero sono accertate violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo o gravi irregolarità nella gestione del deposito.
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