Art. 5

Documenti accessibili

In vigore dal 18 nov 1997
1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 1997 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997 Registro n.2 Sanità, foglio n. 33

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-07-31;353#art-5

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