Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
In vigore dal 1 nov 1997
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese, salva per costoro la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso:
a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
b) accertamenti medico - legali e relativa documentazione;
c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico - fisiche delle medesime;
d) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o a procedimenti di selezione e reclutamento del personale ovvero documenti attinenti a riconoscimenti di titoti professionali conseguiti all'estero, fino ad esaurimento delle procedure;
e) documentazione matricolare concernente situazioni private del personale dipendente e del personale sanitario a rapporto convenzionale con il Ministero della sanità;
f) documentazione concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e decadenza dall'impiego;
h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
i) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;
l) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonché rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti;
m) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti, o sull'attività di enti pubblici e privati su cui questa Amministrazione esercita forme di vigilanza.
Ciò vale sia per le richieste e le indagini condotte d'ufficio sia per quelle avviate su segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari. Durante la fase istruttoria l'esclusione è assoluta;
n) documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza della impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa od ente richiedente.
A conclusione delle procedure suddette è consentito l'accesso ai documenti nel rispetto di quanto stabilito dalla successiva lettera o);
o) documentazione relativa all'attività di studio, professionale, industriale (ivi incluse le fasi di analisi, ricerca, sperimentazione e produzione), nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
p) atti relativi al riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e di diritto privato e della alta specialità delle aziende ospedaliere e atti relativi al riconoscimento giuridico degli enti morali, durante la fase istruttoria;
q) documentazione ed atti relativi ai provvedimenti di approvazione dei regolamenti degli enti ed ospedali ai sensi dell', comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, durante la fase istruttoria;
r) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-07-31;353#art-3