Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 nov 1997
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella seduta del 6 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunaza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 1997;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 7 agosto 1997, n. 301/AG.191/1654;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero della sanità, o comunque rientranti nella relativa disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-07-31;353#art-1