Art. 4

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

In vigore dal 1 nov 1997
Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono all'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorchè non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1997-07-31;353#art-4

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