Art. 8

Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

In vigore dal 28 ago 1997
Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane 1. La misura del contributo per l'iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane è pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, aumentata del 30 per cento. Il contributo è versato unitamente al predetto diritto di segreteria secondo le medesime modalità. Nel caso delle imprese di cui all' il contributo è versato all'atto della presentazione delle attestazioni di cui al medesimo articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 luglio 1997 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 182
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