Art. 4
Comunicazioni delle variazioni
In vigore dal 28 ago 1997
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane, l'impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalità previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le variazioni dei requisiti di cui all'. Entro il medesimo termine e modalità l'impresa deve altresì comunicare le variazioni dei requisiti di cui all', comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. Le variazioni dei requisiti di cui all' che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalità di cui al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla relativa documentazione.
3. Gli uffici del registro delle imprese e le commissioni provinciali per l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere in capo delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacità economicofinanziaria in qualsiasi momento con le modalità di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-07;274#art-4