Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 nov 1999
1. Le imprese di pulizia che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all' di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A), complete dei relativi allegati. 2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-07;274#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 7 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.) — Testo vigente | Portale Normativo