Art. 6

Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia

In vigore dal 28 ago 1997
Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia 1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell' della legge 25 gennaio 1994, n. 82, qualora, al venire meno di uno o più dei requisiti di cui all', comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all' del presente decreto, l'impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell', ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell' l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione. 2. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane. 3. L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 può richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio.
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Cancellazione e reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia (Art. 6 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.) — Testo vigente | Portale Normativo