Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 19 set 1997
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 giugno 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanità Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 200
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-06-16;312#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore (Art. 4 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/45/CE e 93/77/CE relative ai succhi di frutta e prodotti similari.) — Testo vigente | Portale Normativo