Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 19 set 1997
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 giugno 1997
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato Bersani
Il Ministro della sanità
Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 200
Storico versioni
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