Art. 2

Nettari di frutta

In vigore dal 19 set 1997
1. Per la preparazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, possono essere utilizzati, separatamente o insieme, senza aggiunta di zuccheri o di miele, i frutti elencati ai punti II e III dell'allegato del decreto medesimo nonché l'albicocca, quando il loro elevato tenore naturale di zuccheri lo giustifica.
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