Art. 3

Succhi di frutta concentrati

In vigore dal 19 set 1997
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, la quantità complessiva di zuccheri aggiunti, espressa rispetto al volume di succo "a base di... concentrato", non deve superare i valori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto medesimo. 2. Fino al 14 giugno 1999, l'aggiunta di zuccheri nei succhi di arancia concentrati non destinati al consumatore è ammessa, a fine di correzione, in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 grammi per litro di succo. 3. Nel caso di cui al comma 2 il trasformatore deve essere informato dell'aggiunta di zuccheri al succo di arancia concentrato.
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