Art. 4 · Entrata in vigore

Art. 4

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Entrata in vigore

In vigore dal 19 set 1997
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 giugno 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanità Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 200
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