Art. 7
Obblighi dei membri del comitato
In vigore dal 17 lug 1997
1. I membri del comitato sono obbligati al segreto in ordine ai dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal partecipare alla trattazione degli affari nei quali abbiano interesse personale o professionale.
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