Art. 8
Compensi ai membri del comitato consultivo
In vigore dal 17 lug 1997
1. Ai membri del comitato compete un'indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, aggiornato ogni tre anni. Detta indennità è commisurata alle presenze e, per il relatore, anche al numero di pareri resi e non può superare l'importo annuo di lire 15.000.000.
2. Ai membri del Comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria compete, in quanto dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 giugno 1997
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro del tesoro
Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 150
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-06-13;194#art-8