Art. 8

Compensi ai membri del comitato consultivo

In vigore dal 17 lug 1997
1. Ai membri del comitato compete un'indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, aggiornato ogni tre anni. Detta indennità è commisurata alle presenze e, per il relatore, anche al numero di pareri resi e non può superare l'importo annuo di lire 15.000.000. 2. Ai membri del Comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria compete, in quanto dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 giugno 1997 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 150
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