Art. 5
Procedimento e poteri istruttori del comitato
In vigore dal 17 lug 1997
1. La richiesta di parere di cui ai commi 2 e 10 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Segretariato generale, segreteria del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive presso l'ufficio per l'informazione del contribuente è indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e deve essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata;
c) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
d) la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco;
e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione. Deve essere altresì allegata copia della preventiva richiesta presentata al dipartimento delle entrate, con l'indicazione degli estremi di spedizione, e dell'eventuale risposta fornita dal dipartimento medesimo.
4. Il presidente nomina il relatore; la segreteria tra - smette copia del fascicolo ai componenti del comitato almeno quindici giorni prima della seduta fissata ai sensi del comma 5.
5. Il presidente forma l'ordine del giorno e fissa le sedute del comitato. L'avviso di convocazione con l'elenco dei casi in discussione deve essere comunicato a ciascun membro, a cura del la segreteria, almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il comitato si può avvalere della collaborazione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e della Guardia di finanza, ai quali può delegare anche il compimento di atti istruttori.
7. Il comitato può delegare l'esecuzione degli adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti, che vi procede con l'assistenza del personale della segreteria.
8. Prima della trattazione collegiale le iniziative di cui ai commi 6 e 7 possono essere adottate dal presidente del comitato, anche a richiesta del relatore.
9. Il comitato delibera con la presenza di almeno sette dei suoi componenti con voto palese ed a maggioranza. A parità di voti prevale quello del presidente.
10. I pareri deliberati dal comitato sono depositati in segreteria.
Il direttore della segreteria vi appone la sua firma e la data del deposito. Gli stessi pareri, numerati progressivamente per ciascun anno, sono raccolti, conservati e pubblicati, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, i cura della segreteria.
11. Il parere del comitato è comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario.
13. Le richieste istruttorie al contribuente formulate dal comitato, ferma restando l'inammissibilità delle richieste di parere presentate in difformità da quanto stabilito dal comma 2, interrompono il termine per la fo rmazione del silenzioassenso di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le richieste istruttorie rivolte a soggetti diversi dal contribuente interpellante sospendono il termine per la formazione del silenzio - assenso per un periodo non superiore a trenta giorni e di esse, con l'indicazione del termine dal quale decorre la sospensione, è data comunicazione al contribuente interpellante.
Storico versioni
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