Art. 2

Composizione e funzionamento del comitato

In vigore dal 17 lug 1997
1. Il direttore generale del dipartimento delle entrate, il direttore della direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, il direttore dell'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali possono farsi rappresentare da dirigenti; il comandante generale della Guardia di finanza può farsi rappresentare da un ufficiale di grado non inferiore a maggiore; il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari può farsi rappresentare da un ispettore tributario; il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo può farsi rappresentare da un magistrato o un avvocato dello Stato, fuori ruolo, o da un dirigente, addetti all'ufficio stesso. I componenti del comitato, appartenenti all'amministrazione finanziaria possono, altresì, farsi assistere da dirigenti o da ufficiali di grado non inferiore a maggiore, i quali partecipano alle sedute senza diritto di voto. 2. I componenti del comitato, nominati in base all'articolo 21, comma 4, lettere e) ed f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza giustificato motivo a due sedute consecutive o alla meta delle sedute nel corso di un anno, decorrente dall'accettazione della nomina; la partecipazione al comitato consultivo dei due componenti di cui alla citata lettera e) cessa, in ogni caso, alla scadenza dell'incarico di componente del Consiglio Superiore delle finanze. 3. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede alla nomina dei componenti del comitato in luogo di quelli cessati dall'incarico o decaduti.
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