Art. 5
In vigore dal 29 giu 1997
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 marzo 1997
p. Il Ministro: Guerzoni Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 62
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-21;159#art-5