Art. 3
In vigore dal 29 giu 1997
1. Le commissioni giudicatrici della sessione speciale unica dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono composte da:
un presidente e da quattro membri liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali.
I liberi professionisti anche appartenenti a ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da dieci anni; una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella città vicina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-21;159#art-3