Art. 4

In vigore dal 29 giu 1997
1. La sessione speciale unica dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consiste in un colloquio di idoneità volto ad accertare l'effettiva capacità professionale di cui all' della legge 10 febbraio 1992, n. 152 con particolare riferimento al campo di attività dichiarata dal candidato nonché la conoscenza delle norme che regolano l'attività professionale. 2. Il colloquio si svolge dinnanzi a tutta la commissione e non può avere durata inferiore a trenta minuti. 3. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato e redige gli elenchi dei candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità allo svolgimento della professione distinti per sezioni. 4. Il giudizio di idoneità all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.
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