Art. 1
In vigore dal 29 giu 1997
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a "modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale", e in particolare l'articolo 14 che prevede una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale da tenersi nella prima attuazione della legge stessa;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;
Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1996;
Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facoltà di agraria la possibilità di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale;
Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15-16 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto dell'adozione del presente regolamento;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze agrarie, scienze della produzione animale, agricoltura tropicale e subtropicale, scienze delle preparazioni alimentari e scienze forestali che, alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1992, n. 152, abbiano svolto in modo continuativo per almeno cinque anni una delle attività di cui all' della stessa legge, in qualità di lavoratore dipendente pubblico o privato.
2. Per essere ammessi alla sessione speciale i candidati dovranno richiedere l'iscrizione, sotto condizione, all'albo professionale della provincia di residenza, precisando la sezione dell'albo nella quale intendono essere registrati, allegando la documentazione necessaria per l'iscrizione ed i titoli comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla stessa sessione speciale.
3. Gli ordini provinciali, esaminata la validità e conformità di tale documentazione, rilasceranno un "nulla osta" alla partecipazione alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.
4. L'unica prova della sessione speciale è differenziata a seconda della sezione richiesta dal candidato al momento della formulazione della domanda. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-21;159#art-1