Art. 5
In vigore dal 31 dic 1996
1. Ai fini della tenuta degli elenchi, l'ufficio di cui all':
a) effettua annualmente il controllo del possesso dei requisiti da parte degli iscritti nella seconda e terza sezione dell'elenco mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici ed ai soggetti iscritti;
b) effettua le variazioni dell'elenco mediante cancellazione degli iscritti in dipendenza dell'accertata perdita dei requisiti;
c) effettua altresì le annotazioni conseguenti a nuove iscrizioni e a cancellazioni per rinuncia o decesso o per modifiche di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 novembre 1996
Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 172
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