Art. 5

In vigore dal 31 dic 1996
1. Ai fini della tenuta degli elenchi, l'ufficio di cui all': a) effettua annualmente il controllo del possesso dei requisiti da parte degli iscritti nella seconda e terza sezione dell'elenco mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici ed ai soggetti iscritti; b) effettua le variazioni dell'elenco mediante cancellazione degli iscritti in dipendenza dell'accertata perdita dei requisiti; c) effettua altresì le annotazioni conseguenti a nuove iscrizioni e a cancellazioni per rinuncia o decesso o per modifiche di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 novembre 1996 Il Ministro: VISCO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 172
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