Art. 1

In vigore dal 31 dic 1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto per le controversie instaurate dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali ed alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, l'obbligo della assistenza tecnica per le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, prevedendo per alcune categorie di soggetti a ciò abilitati la iscrizione in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate; Visto il comma 2, terzo periodo, del predetto articolo 12, come modificato dall'articolo 69, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha attribuito al Ministro delle finanze la competenza a stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni ivi contenute; Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la disciplina della organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuato con nota n. 3-6288 del 23 ottobre 1996; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate per la Valle d'Aosta nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco degli abilitati alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alle commissioni tributarie delle predette province autonome, appartenenti alle categorie previste dall'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 2. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono abilitati alla assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale. 3. Gli uffici indicati nel comma 1 provvedono, secondo le disposizioni del presente decreto, alla formazione e alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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