Art. 2

In vigore dal 31 dic 1996
1. L'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica di cui all' è composto di tre sezioni. 2. Nella prima sezione dell'elenco sono iscritti i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, già in possesso dell'autorizzazione all'assistenza ed alla rappresentanza davanti alle commissioni tributarie, rilasciata ai sensi del medesimo articolo 63, dal Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, nonché i soggetti che saranno successivamente autorizzati. La medesima Direzione generale comunica, ai fini dell'iscrizione, a ciascun ufficio indicato nell', i nominativi dei soggetti autorizzati all'assistenza tecnica e provvede al rilascio di apposita tessera. 3. Nella seconda sezione dell'elenco di cui all' sono iscritti i periti ed esperti che, alla data del 30 settembre 1993, risultavano iscritti nei rispettivi ruoli tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere; detti soggetti sono abilitati all'assistenza tecnica limitatamente alle materie concernenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 4. Nella terza sezione dell'elenco di cui all' sono iscritti i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Detti soggetti sono abilitati all'assistenza tecnica limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate. I dipendenti di società controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile sono abilitati all'assistenza tecnica anche nelle controversie di cui siano parte le società controllate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1996-11-18;631#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo