Art. 4
In vigore dal 31 dic 1996
1. Gli uffici di cui all' verificano la regolarità della domanda e della documentazione allegata, dispongono l'iscrizione e rilasciano, a seguito dell'avvenuta iscrizione, una apposita tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie.
2. La tessera attesta il possesso della abilitazione specifica, nonché le limitazioni ad assistere le parti per le controversie relative a determinati tributi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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