Art. 8

Obbligo di riservatezza

In vigore dal 21 dic 1996
1. È fatto obbligo al Mediocredito centrale e al Comitato di mantenere la riservatezza sulla identità degli intermediari che richiedono l'anticipazione durante la fase della istruttoria delle domande e di garantirne l'anonimato fino al momento della realizzazione dell'investimento.
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