Art. 10

Garanzie

In vigore dal 21 dic 1996
1. A garanzia della restituzione delle anticipazioni gli intermediari, per il periodo di durata dell'operazione, danno in pegno al Mediocredito centrale S.p.a., quale gestore del Fondo le azioni o quote acquisite con l'intervento di partecipazione per un valore pari al doppio dell'importo dell'anticipazione, con oneri a carico degli intermediari medesimi. I diritti derivanti dalle partecipazioni sono esercitati dall'intermediario. 2. In caso di intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la perdita riconosciuta è liquidata all'intermediario ad avvenuto pagamento da parte sua delle somme dovute al Fondo ai sensi dell'.
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