Art. 9

Revoca delle anticipazioni

In vigore dal 21 dic 1996
1. La concessione dell'anticipazione è revocata, previa contestazione all'intermediario e assegnazione al medesimo di un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, nei seguenti casi: a) mancato impiego delle anticipazioni entro sei mesi dalla concessione; b) sopravvenuta cancellazione delle finanziarie o delle S.F.I.S. dall'elenco speciale; c) successivo accertamento della insussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei prescritti requisiti; d) venir meno, successivamente alla data di presentazione della domanda dei requisiti prescritti; e) dichiarazioni mendaci o comportamento scorretto dell'intermediario anche sotto forma di omissioni in relazione a richieste di informazioni e chiarimenti da parte del Mediocredito centrale. 2. Nei casi di cui al precedente comma, gli intermediari sono tenuti all'immediato rimborso delle somme anticipate oltre agli interessi calcolati ad un tasso pari alla media dei rendimenti lordi dei buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi dell'ultimo semestre, maggiorato di 7 punti percentuali, a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.
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