Art. 11
Norma finale
In vigore dal 21 dic 1996
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Mediocredito centrale trasmette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, una relazione dettagliata delle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente con le anticipazioni del Fondo.
Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 novembre 1996
Il Ministro del tesoro
CIAMPI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-11-07;636#art-11