Art. 11

Norma finale

In vigore dal 21 dic 1996
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Mediocredito centrale trasmette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, una relazione dettagliata delle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente con le anticipazioni del Fondo. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 novembre 1996 Il Ministro del tesoro CIAMPI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-11-07;636#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo