Art. 3

In vigore dal 5 dic 1996
L'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente: " a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell' della legge 15 gennaio 1991, n. 30.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-08-19;587#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo