Art. 2

In vigore dal 5 dic 1996
L', lettera b), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente: " b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini;".
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-08-19;587#art-2

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