Art. 1
In vigore dal 5 dic 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, che all', comma 4, prevede l'istituzione dei registri dei suini riproduttori ibridi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
Visto il disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 14679;
Considerato che ai sensi dell', comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, e del citato , comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, occorre prevedere il valore medio di mercato per suini riproduttori ibridi e pertanto apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1995;
E M A N A
il seguente regolamento:
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L', comma 1, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:
"1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-08-19;587#art-1