Art. 3
3 / 4In vigore dal 5 dic 1996
L'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:
" a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell' della legge 15 gennaio 1991, n. 30.".
Storico versioni
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