Art. 5

In vigore dal 20 ott 1996
1. I compensi per le prestazioni inerenti alle cave e miniere di cui al capo VII del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971, per quanto riguarda i rilievi a quantità previsti dagli articoli 32 e 33, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono ulteriormente aumentati del quindici per cento, come da tabelle VI e VII parti integranti del presente decreto. 2. Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35, essi sono aumentati del quindici per cento, come da tabella VIII parte integrante del presente decreto.
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